RSPP Esterno

Assunzione incarico RSPP esterno

Chi è l’RSPP?

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, è una figura obbligatoria all’interno di qualsiasi azienda in cui opera più di un lavoratore, deve essere nominato dal Datore di Lavoro e può essere una persona interna all’azienda , oppure una figura esterna; in ogni caso l’RSPP, deve essere in possesso dei requisiti necessari e deve aver ricevuto un’adeguata formazione specifica.

In base all’art. 32 del d.Lgs 81/2008 i requisiti professionali di un RSPP sono:

  • titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria oppure la comprovata esperienza nei compiti richiesti dal ruolo;
  • attesto di partecipazione e superamento esame di un corso di formazione RSPP;
  • frequentazione del corso di aggiornamento RSPP con frequenza quinquennale.

La mia attività di RSPP esterno

La mia attività si svolge sia assumendo l’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione esterno (RSPP esterno) per tutti i settori merceologici, offrendo un servizio specializzato e altamente qualificato, sia assistendo datore di lavoro e RSPP interno all’azienda nella gestione della salute e sicurezza nonché nel coordinamento del servizio di prevenzione e protezione (SPP) dai rischi professionali per i lavoratori e in tutti i compiti definiti dall’articolo 33 del Dlgs 81/2008.

Nell’ambito delle mie competenze supporto e coadiuvo il Datore di lavoro in merito a:

  1. individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
  2. elaborazione delle misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e dei sistemi di controllo di tali misure;
  3. elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
  4. supporto nella scelta del medico competente;
  5. definizione dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
  6. partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
  7. informazione ai lavoratori di cui all’articolo 36;
  8. collaborazione nelle relazioni con gli organi competenti e di vigilanza.

Sanzioni per la mancata nomina dell’RSPP

In caso di mancata nomina o mancata formazione del RSPP sono previste per il datore di lavoro le seguenti sanzioni:

  • arresto da tre a sei mesi;
  • ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro.
  • RSPP è una figura obbligatoria
  • RSPP interno o esterno
  • Sanzioni per la mancata nomina