RSPP Esterno
Assunzione incarico RSPP esterno
Chi è l’RSPP?
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, è una figura obbligatoria all’interno di qualsiasi azienda in cui opera più di un lavoratore, deve essere nominato dal Datore di Lavoro e può essere una persona interna all’azienda , oppure una figura esterna; in ogni caso l’RSPP, deve essere in possesso dei requisiti necessari e deve aver ricevuto un’adeguata formazione specifica.
In base all’art. 32 del d.Lgs 81/2008 i requisiti professionali di un RSPP sono:
- titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria oppure la comprovata esperienza nei compiti richiesti dal ruolo;
- attesto di partecipazione e superamento esame di un corso di formazione RSPP;
- frequentazione del corso di aggiornamento RSPP con frequenza quinquennale.
La mia attività di RSPP esterno
La mia attività si svolge sia assumendo l’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione esterno (RSPP esterno) per tutti i settori merceologici, offrendo un servizio specializzato e altamente qualificato, sia assistendo datore di lavoro e RSPP interno all’azienda nella gestione della salute e sicurezza nonché nel coordinamento del servizio di prevenzione e protezione (SPP) dai rischi professionali per i lavoratori e in tutti i compiti definiti dall’articolo 33 del Dlgs 81/2008.
Nell’ambito delle mie competenze supporto e coadiuvo il Datore di lavoro in merito a:
- individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
- elaborazione delle misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e dei sistemi di controllo di tali misure;
- elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- supporto nella scelta del medico competente;
- definizione dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
- informazione ai lavoratori di cui all’articolo 36;
- collaborazione nelle relazioni con gli organi competenti e di vigilanza.
Sanzioni per la mancata nomina dell’RSPP
In caso di mancata nomina o mancata formazione del RSPP sono previste per il datore di lavoro le seguenti sanzioni:
- arresto da tre a sei mesi;
- ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro.